Pechino non ha toccato le strutture, ha spostato lo sguardo

by Rollo


Pechino non ha toccato le strutture, ha spostato lo sguardo

Il 24 luglio il Ministero delle Finanze cinese e l'amministrazione fiscale hanno pubblicato due comunicazioni, la 21 e la 15, entrambe in vigore dal giorno stesso. Venti per cento sul plusvalore latente degli asset conferiti in un trust estero al momento del conferimento. Venti per cento annuo sui redditi che il trust produce, maturati e non distribuiti. Venti per cento sulle distribuzioni e ancora venti per cento se il disponente smette di essere residente fiscale cinese. Chi ha arretrati dal gennaio 2023 ha novanta giorni per dichiarare, quindi tempo fino al 22 ottobre e se l'importo viene giudicato rilevante l'amministrazione si riserva la facoltà di risalire oltre il 2023 senza indicare fin dove. Reuters ha ripreso la storia il 19 agosto raccontando la corsa agli avvocati fra Hong Kong e Singapore, mentre BCG stima in milleduecento miliardi di dollari il patrimonio degli ultra ricchi cinesi parcheggiato fuori dai confini e i soli trust domiciliati a Hong Kong valgono 5.200 miliardi di dollari di Hong Kong.

L'aliquota è la parte meno interessante di tutta la vicenda dato che il venti per cento è l'aliquota ordinaria cinese sui redditi di capitale, non è una punizione ed è più bassa di quello che un residente francese o danese paga su un dividendo. La parte che conta sta in una riga tecnica che nella copertura giornalistica non è quasi mai finita in prima posizione e che gli studi legali internazionali hanno invece messo in evidenza subito ovvero che le nuove regole non invalidano il trust, non ne contestano la validità civilistica, non toccano gli effetti che l'atto produce sotto la legge che lo governa, ma semplicemente lo trattano come veicolo trasparente ai soli fini del calcolo dell'imposta dovuta da una persona fisica e quella persona non è il disponente indicato nell'atto ma il contributore effettivo, colui che quel patrimonio lo ha messo dentro o si presume lo abbia messo dentro.

Vale la pena fermarsi su cosa "vende" esattamente un trust, sicuramente non opacità, quella è la versione da romanzo, mentre invece offre irreversibilità. Il documento certifica che quel patrimonio ha smesso di appartenere a chi lo ha conferito passando sotto il controllo di un terzo, che risponde a regole scritte una volta sola e opponibili a chiunque, creditori e generazioni successive comprese. È un dispositivo di impegno, nella forma più pura che il diritto privato conosca in cui lego le mani a me stesso oggi perché domani potrei essere più debole, più vecchio, più ricattabile dai miei figli.

Pechino ha risposto a questo dispositivo nell'unico modo che non produce contenzioso. Non ha detto che il trust è finto, che è simulato, che va disconosciuto. Ha detto: "va bene, il trust è perfettamente valido e tu continui a pagare come se non esistesse". E qui non c'è nulla da difendere in tribunale perché non c'è stato alcun attacco. La struttura è integra e la funzione che giustificava il suo costo è evaporata. Il trustee svizzero o singaporiano che avesse voglia di battersi scoprirebbe di non avere una controparte, perché nessuno ha contestato il suo atto.

Nel frattempo il governo di Hong Kong ha dichiarato che continuerà a rafforzare la posizione della città come centro internazionale di gestione patrimoniale attraverso incentivi fiscali e misure per attrarre family office e questo detto mentre il continente tassa retroattivamente quello che nella città è già domiciliato. Ci sono giurisdizioni che hanno due orologi e nessuno dei due segna un'ora sbagliata, semplicemente non è la stessa ora.

Ma il meccanismo più efficace di tutta l'operazione non è l'imposta, ma i novanta giorni. Perché per dichiarare bisogna produrre. Serve la mappa dei contributori effettivi e di quelli presunti, il costo storico di acquisizione di ogni asset, il valore di mercato alla data di ciascun conferimento, la catena di controllo delle entità sottostanti al trust, le distribuzioni effettuate e quelle considerate tali, i cambi di residenza, le imposte pagate all'estero. È un dossier che ricostruisce vent'anni di vita patrimoniale di una famiglia, con date e valori e va consegnato a un'amministrazione che a luglio ha inasprito parallelamente gli obblighi di segnalazione sugli investimenti all'estero. Gli avvocati citati da Reuters lo dicono con una certa cautela che parte di quella documentazione descrive anche come il denaro è uscito dalla Cina, materia che non compete al fisco ma all'autorità sui cambi.

Chi si mette in regola consegna la prova e chi non si mette in regola resta con una posizione aperta, valutata a discrezione, dentro un perimetro temporale che l'amministrazione ha esplicitamente lasciato indefinito. Restano peraltro senza risposta anche le domande banali, ovvero se il 22 ottobre sia la scadenza della dichiarazione o del pagamento e se la prescrizione ordinaria di tre o cinque anni si applichi alle strutture costituite prima del 2023. Sono i due punti che DLA Piper ha messo per iscritto ad agosto.

Non è un censimento fatto con la forza ma uno in cui i censiti si presentano da soli, con la documentazione in mano, per evitare un danno peggiore. Il gettito è il sottoprodotto e serve comunque, perché le entrate cinesi dalla vendita di terreni sono crollate mentre l'imposta sul reddito delle persone fisiche è cresciuta del 13,1 per cento nel primo semestre 2026, in un paese dove i consumi al dettaglio sono quasi fermi e da qualche parte quel denaro doveva arrivare.

Ora, la tentazione è archiviarlo come cosa cinese, capitalismo di Stato, arbitrio amministrativo che da noi non sarebbe possibile, ma credo che sia sbagliato e per una ragione precisa. In Italia l'articolo 44 comma 1 lettera g-sexies del TUIR, nella versione introdotta dal decreto legge 124 del 2019, tassa in capo al beneficiario residente le attribuzioni provenienti da trust opachi stabiliti in territori a fiscalità privilegiata e le tassa anche quando quel residente non è un beneficiario individuato nell'atto. In pratica la stessa la stessa logica: si guarda alla persona e non al documento anche se qui la differenza è di posizione dato che il fisco italiano si è messo all'uscita del tubo, dove il denaro arriva alla persona, per cassa, quando qualcosa viene distribuito, mentre Pechino si è messa all'ingresso, poi lungo tutto il percorso anno per anno, poi di nuovo all'uscita e infine sulla porta, perché anche il trasferimento di residenza fa scattare l'imposizione.

Ed è qui che l'osservazione smette di riguardare la Cina. La protezione che una struttura patrimoniale offre non dipende dalla qualità dell'atto, che sarà eccellente, redatto da studi che sanno il fatto loro e testato da decenni di giurisprudenza ma dipende dal punto della catena in cui la giurisdizione di residenza decide di mettersi a guardare. Quel punto non richiede una riforma parlamentare, ne un dibattito pubblico e nemmeno una modifica dei trattati ma richiede una comunicazione amministrativa di poche pagine, pubblicata di venerdì, in vigore lo stesso giorno.

Chi ha costruito una di queste architetture negli ultimi vent'anni ha comprato una separazione che era reale sul piano giuridico e lo resta ma reggeva però su una condizione che non era scritta da nessuna parte del contratto, ovvero che nessuno decidesse di guardarla da quel lato lì. Le famiglie cinesi hanno scoperto ad agosto quanto costasse davvero quella condizione e il conto arriva il 22 ottobre. C'è poi la parte che nessuno sta ancora leggendo ed è la definizione di residente che le nuove regole adottano e che comprende chi ha passaporto o residenza stranieri ma continua a ricavare dalla Cina la parte principale dei propri interessi economici. Anche la porta di uscita, insomma, è stata spostata.